(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
             n. 27 - Supplemento n. 2 del 29 marzo 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone  fisiche
  (IRPEF) e di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 
 
  1. All'art. 2 della  legge  regionale  31  dicembre  2016,  n.  17,
relativo  a  disposizioni  in  materia   di   addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a)  le  parole:  «per  gli  anni  d'imposta  2017-2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'anno  d'imposta
2022»; 
    b)  al  comma  1,  la   tabella   relativa   alla   maggiorazione
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' sostituita dalla seguente: 
 
=====================================================================
| Scaglioni di reddito imponibile ai fini  |                        |
|          dell'addizionale IRPEF          |        Aliquota        |
+==========================================+========================+
|fino a 15.000 euro                        | nessuna maggiorazione  |
+------------------------------------------+------------------------+
|oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro    |         1,60%          |
+------------------------------------------+------------------------+
|oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro    |         1,60%          |
+------------------------------------------+------------------------+
|oltre 50.000 euro                         |         1,60%          |
+------------------------------------------+------------------------+
 
  2.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei   costi
dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor  reddito,
per l'anno d'imposta 2022 e' disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel  settore  sanitario),  una  detrazione  dall'addizionale
regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale  all'IRPEF  non
superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera a), della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione
dalla   maggiorazione   dell'aliquota   dell'addizionale    regionale
all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al  precedente
periodo non puo',  comunque,  derivare  il  riconoscimento  di  alcun
credito d'imposta. 
  3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualita'  2022,  resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 17/2016 in materia di  addizionale  regionale  all'IRPEF
nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 25, relativa a disposizioni in materia  di  imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), dopo le parole: «Pesca e
acquacoltura»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  49.31  -  Trasporto
terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attivita'
delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attivita' dei tour operator e 79.90
- Altri servizi di  prenotazione  e  altre  attivita'  di  assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio». 
  5. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della
legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui all'art. 2, commi 2,
come modificato dalla presente legge, e 3 della  legge  regionale  n.
25/2020, relative a disposizioni in materia di  IRAP,  continuano  ad
applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a  quello
in corso al 31 dicembre 2021. 
  6. Agli oneri  previsti  dal  presente  articolo,  complessivamente
stimati, per  l'anno  2022,  in  euro  297.376.000,00,  di  cui  euro
283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia  di  IRPEF  ed
euro 14.326.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia  di  IRAP,
si provvede mediante il «Fondo per  la  riduzione  strutturale  della
pressione fiscale» di cui all'art. 8, comma 9, della legge  regionale
30 dicembre 2013, n.  13  (Legge  di  stabilita'  regionale  2014)  e
successive modifiche, iscritto nel programma 03 «Gestione  economica,
finanziaria  e  di  provveditorato»  della   missione   01   «Servizi
istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti». 
  7. Per l'anno 2022, nel fondo di cui al  comma  6  confluiscono  le
risorse, complessivamente pari a euro 297.376.000,00, derivanti: 
    a) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2,  comma
80, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari a euro
236.825.621,41; 
    b) dalle variazioni  di  bilancio  di  cui  all'allegato  A  alla
presente legge, per un importo pari a euro 35.474.378,59; 
    c) dalle maggiori entrate derivanti  dal  gettito  delle  manovre
regionali IRAP  e  addizionale  IRPEF,  come  stimate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai  sensi
dell'art. 77-quater, comma 6, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari
a euro 25.076.000,00.